Certificato di malattia
Il certificato di malattia può esser rilasciato solo dopo visita medica e quindi non può esser richiesto per telefono o per conto terzi. Per ottenere il certificato di malattia il paziente dovrà recarsi personalmente presso lo studio medico.
Il certificato verrà inviato all’indirizzo email fornito dal paziente; il numero di protocollo, da comunicare al datore di lavoro, è indicato nel documento come numero PUC. (A tale proposito, si ricorda di avvisare sempre lo studio medico se sono intervenute variazioni di indirizzo, recapito telefonico, e-mail.)
Il Medico di Medicina Generale non è l’unico soggetto abilitato a rilasciare il certificato di malattia INPS. Sono infatti abilitati a rilasciare tale documento:
- i medici di Continuità Assistenziale (guardia medica)
- i medici di Pronto Soccorso
- i medici specialisti
Non è compito del Medico di Medicina Generale rilasciare certificati di malattia su indicazione di altri Colleghi.
Si ricorda pertanto che a seguito di passaggio in Pronto Soccorso oppure di ricovero non si rilasciano certificati di malattia. Questi vanno espressamente richiesti al Medico che firma le dimissioni. Se il Collega non può eseguire l’invio telematico all’INPS è sufficiente il rilascio di un documento che contenga i requisiti sostanziali richiesti: intestazione, nominativo e domicilio del lavoratore, diagnosi e prognosi, data, timbro e firma del medico. Tale certificazione è da inviare sia all’INPS sia al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio. (Circolare INPS n.99 del 13/05/1996, circolare INPS n. 136 del 25/07/2003)
Compilando il certificato di malattia le
giornate di prognosi dovranno necessariamente comprendere il giorno della
visita, pertanto in caso di malattia in un giorno festivo:
·
Se la malattia si limita ad un giorno
festivo, il certificato dovrà necessariamente esser richiesto alla Guardia Medica (ad es. paziente malato sabato
e domenica, che prevede di riprendere il lavoro lunedì).
·
Se la malattia invece si protrae sino al
lunedì o fino al giorno successivo al festivo, il Medico di Famiglia rilascerà il certificato di
malattia (ad es. paziente malato sabato, domenica, lunedì, che prevede di
riprendere il lavoro martedì).
REPERIBILITA' LAVORATORI STATALI E NON STATALI
I lavoratori STATALI hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi nelle seguenti fasce orarie: 9-13 e 15-18.
Sono esenti da questo vincolo di reperibilità i dipendenti assenti per le seguenti ragioni:
- malattie che richiedono cure salvavita (accertate da una visita Medico Legale);
- infortuni sul lavoro;
- malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio (accertata da una visita Medico Legale)
I lavoratori NON STATALI hanno l’obbligo di reperibilità è di 7 giorni su 7, compresi giorni festivi nelle seguenti fasce orarie: 10-12 e 17-19.
Se il lavoratore non viene trovato in casa in occasione del controllo fiscale:
- perderà il diritto al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia;
- lo stipendio sarà ridotto al 50% per i giorni seguenti.
Avrà 15 giorni di tempo per motivare la propria assenza ed evitare la decurtazione dello stipendio